Veicolo privo di copertura assicurativa: ciò non basta a negare la tutela risarcitoria all’assicurato proprietario o al conducente non proprietario o al trasportato
Mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la ‘R.C. Auto’ significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida
La messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l’assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l’eventuale trasportato).
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 13863 del 13 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’incidente subito da un ‘centauro’, tamponato da una vettura e finito a terra con conseguenti lesioni.
In discussione, in sostanza, la legittimità dell’azione risarcitoria proposta dal ‘centauro’. In questa ottica il nodo gordiano è rappresentato dalla mancata assicurazione della ‘due ruote’.
Per meglio inquadrare la questione, i magistrati di Cassazione ricordano che il ‘Codice delle assicurazioni private’ prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se tale obbligo non è adempiuto, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, facendovi conseguire una sanzione amministrativa. Allo stesso tempo, l’azione diretta del danneggiato prevede che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
Ne deriva che le due disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa non incide affatto sulla legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta.
Anche perché, aggiungono i giudici di Cassazione, qualora il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell’azione diretta perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro (o di cui era il proprietario) non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria ‘R.C.A.’. E se per il trasportato occasionale, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e l’utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l’altro, un’assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell’altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato all’azione risarcitoria diretta.
Peraltro, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la ‘R.C. Auto’ significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.