Veicolo con polizza scaduta: possibile una sanzione più leggera

Fondamentale, però, che il rinnovo avvenga entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza

Veicolo con polizza scaduta: possibile una sanzione più leggera

Contratto di assicurazione scaduto: sanzione più leggera se il rinnovo avviene entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza.
Questo il sunto compiuto dai giudici (ordinanza numero 5660 del 12 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del quadro normativo e dell’episodio che ha dato origine al contenzioso, ossia il verbale elevato nei confronti di un uomo colpevole di avere circolava alla guida di una ‘SMART’ di proprietà della moglie ma sprovvista di copertura amministrativa.
A consentire la riduzione della sanzione è l’accertamento dell’avvenuto rinnovo della polizza assicurativa scaduta.
Secondo il ‘Codice della strada’, chiunque circoli senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 euro a 3.464 euro.
Nella vicenda in esame è emerso che la riattivazione della copertura assicurativa è avvenuta dopo la scadenza di legge, cioè oltre i quindici giorni di tolleranza concessi e, altresì, oltre gli ulteriori quindici giorni accordati in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso all’epoca.
Insomma, il contratto di assicurazione era da intendersi, come peraltro rilevato dal Giudice di pace, definitivamente scaduto, ma il suo rinnovo è avvenuto, osservano i giudici di Cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla sua scadenza. In tal caso, il ‘Codice della strada’ prevede un regime premiale: se, infatti, l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di scadenza, l’ammontare della sanzione prevista è ridotta alla metà e quindi va da un minimo di 433 euro a un massimo di 1.732 euro. Inoltre, per le violazioni per le quali il ‘Codice della strada’ stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Quindi, l’importo in caso di pagamento entro il suddetto termine è pari al minimo, nel caso in esame, cioè 433 euro, da ridurre ulteriormente del 30 per cento, e pari cioè 303 euro, qualora il pagamento avvenga entro i cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

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