Sottrae il cellulare alla moglie: marito condannato per rapina
La violenza può essere usata direttamente contro la persona, ma può essere anche esercitata sulla cosa, investendo comunque, seppur in modo indiretto, il soggetto passivo
Legittimo parlare di rapina sia che la violenza venga usata direttamente contro la persona, sia che, essendo esercitata sulla cosa, si traduca in una violenza che investe comunque il soggetto passivo.
Questo il principio applicato dai giudici (sentenza numero 14894 del 24 aprile 2026 della Cassazione) per condannare in definitiva un uomo, finito nei guai per avere strappato di mani il telefono alla moglie.
Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare i fatti, tesi secondo cui l’azione di impeto espressa dall’uomo era diretta al telefono, e solo indirettamente verso la signora che lo aveva tra le mani, e con l’unica finalità di evitare che la moglie chiamasse i familiari.
Per i magistrati di Cassazione è necessario tenere presente il principio secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente la sussunzione del fatto nello schema tipico del delitto di rapina. Si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene.
Ragionando sulla vicenda in esame, è inequivocabile la ricostruzione delle fasi salienti della condotta delittuosa, alla stregua delle testimonianze assunte e degli atti acquisiti su accordo delle parti. Si è appurato, difatti, che la violenza posta in essere dall’uomo è consistita nell’aggredire la vittima – la moglie –, sferrandole uno schiaffo e nell’ingaggiare con lei pure una colluttazione per sottrarle il telefono cellulare con cui ella intendeva chiamare dei familiari per avvisarli della condotta negativa del marito.
Lampanti, quindi, le modalità violente attuate dall’uomo verso la moglie per impossessarsi del telefono. Evidente, quindi, il dolo che ha animato l’uomo, essendo l’impossessamento finalizzato ad impedire alla donna di chiamare i familiari, finalità, questa, comunque, adeguata, precisano i giudici, ad integrare il concetto di profitto idoneo ad integrare il reato di rapina, che può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione che il soggetto si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.