Proventi frutto di prostituzione: il Fisco può passare all’incasso…
Anche se il reddito dipende da attività illecite, esso è assoggettabile all’imposizione quale reddito diverso
Fisco pronto all’incasso con l’applicazione delle imposte sui proventi frutto di prostituzione. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 1285 del 21 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate in merito ad un avviso di accertamento – in materia di IRPEF ed IVA – emesso nei confronti di un trans.
A dare il ‘la’ al contenzioso fiscale sono alcune indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con ‘processo verbale di costatazione’ regolarmente consegnato al contribuente, che svolge – come trans – l’attività della prostituzione. Consequenziale l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, ai fini Irpef ed Iva: in sostanza, si ritiene che il trans abbia conseguito, come da accertamenti bancari, reddito non dichiarato nell’anno 2007, reddito frutto dell’attività di prostituzione.
Secca la replica del contribuente, il quale sostiene la non imponibilità del reddito, proprio in considerazione dell’attività da lui esercitata.
Per i giudici tributari di secondo grado, però, non ci sono dubbi: va considerato legittimo, in ottica IRPEF ed IVA, l’avviso di accertamento emesso dal Fisco.
A chiudere il contenzioso provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le ultime obiezioni sollevate dal contribuente e confermando, quindi, la legittimità della pretesa avanzata dal Fisco.
In premessa si parte da un dato di fatto: il maggior reddito accertato, mediante esame dei versamenti bancari, costituisce il provento dell’esercizio dell’attività della prostituzione. Nessun dubbio, quindi, sull’esercizio abituale della prostituzione da parte del contribuente.
Detto ciò, va presa in esame l’osservazione proposta dal contribuente, secondo cui è erroneo ritenere, come fatto in secondo grado, applicabile l’imposizione sui proventi della prostituzione, peraltro affermando che tali proventi siano inquadrabili tra i ‘redditi diversi’.
Per i magistrati di Cassazione, invece, bisogna partire da un punto fermo: il recupero fiscale dei proventi accertati mediante verifica delle movimentazioni bancarie non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività. Difatti, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni dei redditi, non sono fiscalmente rilevanti. E tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a tassazione costituisce provento di fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, anche perché, come osservato dai giudici tributari di secondo grado, nel caso di proventi illeciti, essi sono inquadrabili tra i ‘redditi diversi’.
Per quanto concerne la prostituzione, poi, occorre considerare che la norma prevede che le attività di prestazione di servizi verso corrispettivo, e dipendenti da contratto d’opera, quando siano svolte abitualmente, anche se non in esclusiva, costituiscono un’attività di lavoro autonomo. Da ciò discende l’assoggettabilità ad imposta dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta con carattere di abitualità, osservano i magistrati. Senza dimenticare che la prostituzione, seppur contraria al buon costume, consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo e rientra nella nozione di attività economiche, come sancito anche dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
In generale, comunque, in presenza di un accertamento bancario, non si richiede all’amministrazione finanziaria di qualificare la categoria di appartenenza del reddito accertato. E anche se il reddito dipende da attività illecite, esso è assoggettabile all’imposizione qualora il contribuente non riesca a dimostrare la non imponibilità del reddito accertato, con riferimento ad ogni operazione bancaria riscontrata. E anche se si tratta di attività illecite, il reddito è comunque imponibile e deve essere assoggetto ad imposizione quale reddito diverso.
Con riferimento all’attività di prostituzione, essa, seppur contraria al buon costume, non costituisce reato, non è qualificabile come una attività illecita, rientra nella prestazione di servizi retribuiti e, quando sia svolta con carattere di abitualità, è soggetta ad imposizione, anche in relazione al tributo dell’IVA.
Inutili, quindi, le obiezioni sollevate dal contribuente, il quale non ha dimostrato per quale ragione l’esercizio della prostituzione non dovrebbe inquadrarsi come una prestazione di servizi retribuita, né ha dato prova di svolgere l’attività in assenza del carattere dell’abitualità, dettaglio, questo, che avrebbe permesso l’esenzione dall’IVA.
Pertanto, è impossibile ipotizzare l’esistenza di una incertezza normativa in materia di imposizione dell’attività di prostituzione. Anche perché l’ordinamento vigente considera l’attività di chi si prostituisce come moralmente disdicevole ma non la sanziona come illecita. Inoltre, pure i proventi derivanti da attività illecita, anche se integrante la commissione di un reato, sono assoggettati ad imposizione.
Per chiudere il cerchio, i magistrati di Cassazione fissano un importante principio: in materia di IRPFE, l’esercizio della prostituzione risulta soggetto ad imposizione, come in generale ogni altra attività economica, anche illecita, produttiva di reddito, che sia disciplinata dalla legge con specifiche norme o meno. Con riferimento al tributo dell’IVA, l’esercizio abituale della prostituzione deve qualificarsi come un’attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, e come tale deve essere assoggettata ad imposizione.