Professionista inadempiente: ciò non basta per il ristoro economico al cliente
Necessaria la dimostrazione che dalla condotta incriminata sia derivato un danno effettivo, consistente in una concreta diminuzione patrimoniale come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale – ad esempio, il notaio, come da vicenda in esame –, non si concretizza sulla base del solo fatto integrante un inadempimento, ma richiede la dimostrazione che dalla condotta sia derivato un danno effettivo, consistente in una concreta diminuzione patrimoniale come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, non essendo sufficiente la mera sussistenza di un pericolo patrimoniale.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 24344 dell’1 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui una coppia ha citato in giudizio un notaio per ottenerne il risarcimento dei danni, quantificati in 500mila euro, derivati da responsabilità professionale, avendo il notaio omesso di annotare a margine dell’atto di matrimonio l’atto costitutivo di fondo patrimoniale per la famiglia.
Alla luce della vicenda in esame, per i magistrati di terzo grado è assolutamente priva di fondamento la richiesta di risarcimento avanzata dai due coniugi. Ciò soprattutto perché, a fronte della presunta responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, il creditore deve dimostrare l’esistenza di un concreto danno consistito in effettiva diminuzione del patrimonio come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del professionista.
Difatti, l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista – nella specie, un notaio – che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui il danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Invece, in Appello non si è collegato all’inadempimento del notaio un danno effettivo bensì solo un pericolo patrimoniale. Nello specifico, i giudici d’Appello hanno dichiarato che la banca aveva provveduto all’iscrizione di ipoteca giudiziale su tutti gli immobili conferiti in fondo patrimoniale subito dopo la notifica all’uomo di un decreto ingiuntivo e aveva espressamente annunciato l’intenzione di esecuzione nei confronti dei garanti e dei loro beni ipotecati, e quindi i detti beni si trovavano nell’imminente pericolo di essere sottoposti a esecuzione forzata. Quindi, secondo i giudici d’Appello, il pericolo, per i due coniugi, di perdere gli immobili sussisteva ed era attuale, e tale pericolo, considerato che detti beni erano capienti per la soddisfazione dell’intero credito, ha indotto i coniugi ad avviare le trattative con la creditrice, e il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo non era escluso nemmeno dall’esistenza di altri beni nel patrimonio dei due coniugi.
In sostanza, ciò che viene identificato in Appello come pregiudizievole effetto dell’errore del notaio non è un danno, bensì un pericolo, non essendovi alcun riferimento, come conseguenza, alla iscrizione di ipoteca.