Problemi di salute mentale: protezione possibile per lo straniero

Necessario tenere presente che, normativa alla mano, sono persone vulnerabili i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali

Problemi di salute mentale: protezione possibile per lo straniero

Protezione speciale possibile per lo straniero con problemi di salute mentale. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 20046 del 15 giugno 2026 della Cassazione), i quali ridanno vigore alla richiesta presentata in Italia da un uomo originario del Senegal.
Necessario, analizzando lo specifico caso, prendere atto della patologia da cui è affetto lo straniero e, soprattutto, della necessità, per lui, di cure psicofarmacologiche sotto continuo controllo medico. Senza dimenticare, poi, la documentazione medica da lui presentata e in cui viene evidenziata l’esistenza di particolari condizioni personali dello straniero.
Plausibile, in sostanza, riconoscere allo straniero una condizione di vulnerabilità, con annessa possibile protezione.
In premessa, alla luce del quadro probatorio, emerge con evidenza, secondo i giudici di Cassazione, che non risulta dimostrata, da parte dello straniero, un’effettiva integrazione socio- lavorativa in Italia. Ai fini del riconoscimento della protezione speciale è infatti necessario che lo straniero fornisca elementi concreti e circostanziati idonei a dimostrare l’esistenza di un serio e radicato processo di inserimento sociale nel Paese ospitante, circostanza che, tuttavia, nel caso in esame non risulta dimostrata. Difatti, il cittadino senegalese ha prodotto documentazione lavorativa non sufficiente a dimostrare l’attualità e la stabilità occupazionale. Né emergono, per altro verso, elementi idonei a rappresentare un significativo percorso di integrazione nel contesto sociale e culturale italiano.
Peraltro, la documentazione sanitaria prodotta dallo straniero non evidenzia condizioni patologiche tali da richiedere terapie non accessibili nel Paese di origine, ove risulta possibile usufruire di un’adeguata assistenza sanitaria. Ne consegue, pertanto, l’insussistenza dei presupposti per ritenere che l’eventuale rimpatrio dello straniero possa determinare per lui una reale situazione di vulnerabilità e la perdita di diritti già acquisiti in Italia. Parimenti non è possibile accertare un’incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello a cui egli sarebbe esposto in Senegal ove, presumibilmente, comunanza di lingua e cultura ne consentirebbero un agevole e rapido reinserimento sociale.
Con riguardo, poi, ai requisiti per il riconoscimento della protezione complementare, lo straniero ha dimostrato di avere dedotto e documentato problemi di salute psichica. Su questo fronte, difatti, il ‘Dipartimento di Salute Mentale’ ha dato conto del fatto che lo straniero è risultato affetto da ‘disturbo dell’adattamento con alterazione mista dell’emotività e della condotta’ e che gli è stata prescritta una terapia farmacologica.
Per i giudici di Cassazione, quindi, è evidente l’errore compiuto in Tribunale, laddove, pur avendo dato atto della patologia da cui lo straniero è affetto e della necessità di cure psicofarmacologiche (sotto continuo controllo medico) per lui, non si è tenuto conto della documentazione medica offerta, nella parte in cui ha valutato l’esistenza di particolari condizioni personali dello straniero e di tali condizioni di salute ha operato una valutazione del tutto sganciata dai criteri valutativi evidenziati.
Peraltro, il Tribunale ha omesso di considerare la condizione di vulnerabilità normativamente tipizzata, rilevante ai fini della protezione complementare. Normativa alla mano, difatti, sono persone vulnerabili: i minori; i minori non accompagnati; i disabili, gli anziani, le donne, i genitori singoli con figli minori; le vittime della tratta di esseri umani; le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali.
Così, concludendo, a fronte del disturbo dell’adattamento dello straniero, disturbo che richiede l’assunzione di tre psicofarmaci, del tutto insufficiente è quanto osservato in merito alla possibilità di ricevere cure, nel Paese d’origine, per i sintomi della tubercolosi.

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