‘Permesso di soggiorno’ per motivi familiari: necessaria la convivenza del fratello straniero col cittadino italiano

Per i giudici non ci sono dubbi: una convivenza effettiva è elemento imprescindibile per legittimare la richiesta di ‘permesso di soggiorno’

‘Permesso di soggiorno’ per motivi familiari: necessaria la convivenza del fratello straniero col cittadino italiano

I fratelli stranieri dei cittadini italiani hanno diritto al rilascio del ‘permesso di soggiorno’ per motivi familiari, a patto, però, che vi sia il presupposto della convivenza.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 33699 del 23 dicembre 2025 della Cassazione), chiamato a prendere in esame il contenzioso relativo ad una domanda di ‘permesso di soggiorno’ per motivi familiari presentata da un cittadino straniero fratello di un soggetto di nazionalità italiana.
Istanza da respingere secondo i giudici d’Appello, i quali, normativa alla mano, sostengono che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per familiari quali coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, mentre non è previsto il ricongiungimento dello straniero con il parente in linea collaterale.
In sostanza, nella definizione di familiare prevista dalla norma non rientra, secondo i giudici d’Appello, il parente in linea collaterale.
Questa visione viene messa in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali precisano, sempre normativa alla mano, che i fratelli stranieri dei cittadini italiani non hanno diritto al rilascio del ‘permesso di soggiorno’ per motivi familiari se non sulla base dei peculiari presupposti: nello specifico, deve trattarsi di familiare a carico o convivente, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno, a titolo principale, o devono sussistere gravi motivi di salute tali da imporre che il cittadino dell’Unione Europea lo assista personalmente.
Difatti, i cittadini stranieri che convivono effettivamente con parenti, entro il secondo grado, di nazionalità italiana non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un ‘permesso di soggiorno’ per motivi familiari.

Decisivo, quindi, il riferimento alla effettiva convivenza tra i due fratelli, uno straniero e l’altro italiano. Tale concreta convivenza è imprescindibile per legittimare la richiesta di ‘permesso di soggiorno’ avanzata dallo straniero.

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