Pandemia, studente ‘no mask’ scatenato in classe: illegittimo il ‘TSO’

Non giustificabile, secondo i giudici, l’applicazione della drastica misura, a fronte della mera espressione di posizioni non convenzionali

Pandemia, studente ‘no mask’ scatenato in classe: illegittimo il ‘TSO’

Niente ‘trattamento sanitario obbligatorio’ per lo studente ‘no mask’ in piena pandemia. Illegittima l’applicazione della drastica misura, a fronte della mera espressione di posizioni non convenzionali.
Questa la visione adottata dai giudici (ordinanza numero 34399 del 28 dicembre 2025 della Cassazione), i quali hanno cancellato definitivamente il provvedimento adottato nei confronti di un giovane che, in piena pandemia, si era rifiutato di indossare la mascherina in classe e si era poi incatenato ad un banco.
Scenario della singolare vicenda sono le Marche. Meglio ancora, una scuola superiore in provincia di Pesaro. Siamo nel maggio del 2021, quindi in piena pandemia, quando uno studente, Ugo – nome di fantasia –, una volta entrato in classe, prima si rifiuta di indossare l’allora necessaria mascherina, nonostante la specifica richiesta del professore, e poi, per evitare di essere allontanato dalla struttura, si incatena al banco col lucchetto della sua bici.
A fronte di tale episodio, viene applicato il ‘trattamento sanitario obbligatorio’, con tanto di ricovero ospedaliero, ritenendo il giovane vittima di una palese condizione di alterazione psichica.
Legittimo il provvedimento, secondo i giudici di merito, i quali osservano, in premessa, che la circostanza che il provvedimento sia stato emesso facendo riferimento ai certificati emessi dai sanitari che hanno formulato e convalidato la proposta di ‘TSO’, implica una rivalutazione della situazione concreta, diretta a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, ma non ne determina, in sé, la invalidità, e aggiungono, poi, che la documentazione sanitaria acquisita evidenzia la necessità di interventi terapeutici che il giovane paziente non accettava, in presenza di una alterazione psichica, ed attestano la impossibilità di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere.
Tirando le somme, il ‘trattamento sanitario obbligatorio’ è stato, ritualmente, dapprima disposto e poi convalidato in considerazione della situazione concreta risultante dai certificati medici.
Questa viene completamente smentita dai magistrati di Cassazione, i quali evidenziano la delicatezza della tematica, poiché il ‘trattamento sanitario obbligatorio’ in condizioni di degenza ospedaliera è una misura che incide sulla libertà personale, anche in senso materiale e non solo quanto al diritto di autodeterminarsi sulle scelte sanitarie ma comporta una privazione della libertà personale e di movimento poiché il paziente viene ricoverato coattivamente in un reparto ospedaliero e ivi trattenuto. Peraltro, il ‘TSO’ non è una misura di difesa sociale ma a tutela della salute della persona, e si tratta di un caso limite in cui non opera il diritto costituzionalmente protetto di rifiutare i trattamenti sanitari, pur non ricorrendo una contrapposta esigenza di tutela della salute della collettività, e la clausola del rispetto della persona umana richiama e riassume i diritti di libertà riconosciuti al singolo dalla Costituzione ed è tesa a impedire che la legge possa violare tali diritti nell’imposizione di trattamenti sanitari.
Tornando alla vicenda in esame, è evidente, secondo i giudici di Cassazione, l’errore compiuto, poiché i giudici di merito non hanno effettivamente assolto al compito di verificare se il trattamento sanitario fosse stato legittimamente disposto nei confronti del giovane studente. E, invece, vi sono procedure strumentali a garantire che il trattamento sanitario obbligatorio venga effettivamente applicato soltanto in via residuale.
Andando più nello specifico, i magistrati di Cassazione evidenziano due errori compiuti dai giudici di merito, entrambi fondati su una cattiva interpretazione della legge di istituzione del ‘Servizio sanitario nazionale’, legge che esplicita la natura residuale ed eccezionale del ‘trattamento sanitario obbligatorio’, in quanto misura privativa della libertà personale: il primo errore è quello di ritenere che eventuali vizi del procedimento di convalida non determinassero, in sé, la invalidità del provvedimento emesso, ma solo la rivalutazione della situazione concreta, mentre, invece, un eventuale vizio del procedimento di convalida non può essere sanato successivamente, trattandosi di misure che incidono sulla libertà personale; il secondo errore è non aver rilevato che il referto psichiatrico preso in esame, in base alle quali è stato disposto il trattamento sanitario, conteneva non solo la diagnosi – “un’ideazione non corretta, delirante, a sfondo persecutorio, con totale assenza di critica e consapevolezza” – ma in primo luogo una accurata descrizione dei comportamenti tenuti a scuola, senz’altro disciplinarmente rilevanti, ma non di per sé sintomo di patologia (“rifiuta di indossare la mascherina in classe; richiamato più volte, si lega al banco di scuola; al colloquio è vigile e orientato”), e catalogando le opinioni espresse dal giovane come “ideazione non corretta, delirante, a sfondo persecutorio”.
Da tale relazione i giudici di merito hanno tratto la conclusione della necessità di interventi terapeutici che il paziente non accettava, in presenza di una alterazione psichica, trascurando, però, osservano i giudici di Cassazione, da un lato, la palese contraddizione con quanto attestato (diario clinico) nella medesima data dai medici del reparto dell’ospedale ove il giovane era stato ricoverato sulla assenza di idee deliranti, e, dall’altro, che la relazione della psichiatra riferiva anche fatti che rilevano in ambito diverso da quello medico, e cioè il comportamento disciplinarmente rilevante a scuola (e per il quale è stata anche avviata indagine penale) e la circostanza che le idee deliranti erano state fornite al giovane da terzi. Il tutto in un contesto, quale era quello pandemico, in cui, come noto, siffatte idee, per quanto infondate, avevano una certa diffusione nella società, e questo, osservano ancora i giudici di Cassazione, avrebbe quantomeno dovuto far sorgere il dubbio se esse fossero frutto di una condizione individuale di patologia psichiatrica, o non piuttosto di suggestione ambientale su una persona molto giovane, a maggior ragione considerando che nel giro di poco tempo altri medici psichiatri, dopo il ricovero, hanno annotato nel diario clinico che “Non emergono al momento franche idee deliranti ma convinzioni anticonvenzionali che potrebbero avere valenza profonda in un paziente così giovane (18 anni)”. Con ciò i medici non hanno affermato che il soggetto si fosse tranquillizzato per effetto dei farmaci somministrati ma hanno invece fatto riferimento ad un lungo colloquio che li ha portati a formulare una diagnosi diversa da quella della psichiatra che aveva convalidato la proposta di ‘trattamento sanitario obbligatorio’.
Pertanto, i giudici di merito hanno effettivamente trascurato di verificare, tramite gli strumenti che avevano a disposizione, se il ‘TSO’ fosse stato disposto, come prevede la legge, per ragioni di cura e in via residuale, ovvero per ragioni di difesa sociale, di disciplina scolastica ovvero ancora altre ragioni, quali la pericolosità sociale che si manifesta nel compimento di atti penalmente rilevanti, che richiedono misure diverse. Verifica che deve ritenersi obbligatoria quando dai documenti medici emergano, in uno alle esigenze sanitarie, anche esigenze di tipo diverso, non strettamente legate alla cura, ma alla repressione di condotte antisociali. E poiché si tratta di una verifica di legalità, non può essere affidata solo alle opinioni dei medici, ma richiede l’applicazione delle competenze giurisdizionali, spiegano i magistrati di Cassazione.
Tale vizio è peraltro originario, dal momento che non risulta che il giudice tutelare abbia effettuato alcuna indagine, quale la assunzione di informazioni o l’audizione del giovane, basandosi sul doppio certificato medico, senza tenere in alcun conto la peculiarità della situazione. Senza dimenticare, infine, che il ‘trattamento sanitario obbligatorio’ in esame è stato imposto facendo ricorso ad una procedura contra legem, poiché è stata applicata una norma (l’articolo 35 della legge numero 833 del 1978) dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede le comunicazioni dei provvedimenti che dispongono e convalidano il trattamento sanitario alla parte (o al suo legale rappresentante) e l’audizione del soggetto.
Tirando le somme, va dichiarata la nullità del ‘trattamento sanitario obbligatorio’ disposto nei confronti di Ugo, chiosano i magistrati di Cassazione.

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