Maestra ‘obbliga’ gli allievi a tenere un comportamento adeguato: il ricorso alla forza è catalogabile come mero abuso dei mezzi di correzione
Solo qualora sistematico e tale da determinare all’interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni l’abuso di mezzi di correzione o di disciplina integra il più grave delitto di maltrattamenti
L’intervento fisico della maestra in classe per ‘obbligare’ gli allievi a tenere un comportamento adeguato è catalogabile, nella peggiore delle ipotesi, come mero abuso dei mezzi di correzione.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 15020 del 27 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto da alcuni episodi verificatisi in Umbria.
A finire sotto processo una maestra. Per i genitori, è legittimo parlare di maltrattamenti in classe ai danni dei loro figli. Per i giudici, invece, si può parlare solo di abuso dei mezzi di correzione.
Decisiva la valutazione delle condotte attribuite alla maestra e registrate dalle videocamere sistemate di nascosto nella struttura. Per i giudici, difatti, è stato possibile apprezzare gesti privi di qualsiasi violenza fisica, miranti ad indirizzare i bambini, sia pure intervenendo fisicamente, a tenere il comportamento auspicato. Da escludere, invece, condotte violente e vessatorie ai danni degli alunni.
In sostanza, secondo i giudici, ci si trova di fronte a meri gesti inappropriati della maestra, sebbene sempre posti in essere in un contesto di correzione. Lungo l’elenco degli episodi: la cartellina semplicemente posata sulla testa di un’alunna per attirare l’attenzione dei bambini seduti a tavola per indurli alla calma; il gesto di accompagnamento del viso verso il piatto di un altro minore al fine di esortarlo a mangiare; le minacce rivolte ad altri alunni, consistite nell’avvisarli che, se avessero continuato a comportarsi male, sarebbero stati messi in punizione fino alle ore 16; la presa per il braccio di un altro alunno, che si stava agitando in classe, per accompagnarlo presso una panca per farlo sedere.
Per maggiore chiarezza, infine, i magistrati di Cassazione ricordano che l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dal soggetto, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.
Detto ciò, l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dal Codice Penale, consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate. L’uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti: la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo del ‘bene interesse’ del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.
Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo, e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti.
L’abuso di mezzi di correzione o di disciplina, qualora sistematico e tale da determinare all’interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni, preda di una situazione di afflizione, integra il più grave delitto di maltrattamenti.