Liquidazione giudiziale della società agricola: fondamentale la presenza di attività commerciali
L’onere della prova di svolgere attività prevalentemente agricola e di godere, dunque, dell’esenzione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale grava sull’imprenditore
Via libera alla liquidazione giudiziale della società agricola se nell’oggetto sociale sono ricomprese anche attività commerciali risultate prevalenti.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 11035 del 24 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad una ‘società a responsabilità limitata’ operativa in Piemonte.
Confermata dalla Cassazione la valutazione compiuta in Appello, laddove il giudice ha respinto il reclamo proposto dalla società agricola in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, reputando prevalenti – sulle attività commerciali risultanti dall’oggetto sociale – quelle che riguardavano, da un lato, la riproduzione di pony, e dall’altro, l’allevamento di animali sportivi volti allo svolgimento di attività equestre, non rientranti, quindi, nella nozione di attività agricola.
Per completare il quadro, infine, i magistrati di Cassazione osservano che avrebbe dovuto la società dare la prova che, nonostante nell’oggetto sociale fossero ricompresi anche attività commerciali, l’effettiva attività svolta fosse in prevalenza agricola.
Questi dettagli sono fondamentali, sempre partendo dalla considerazione che il ‘Codice della crisi d’impresa’ sottopone a liquidazione giudiziale solo l’imprenditore commerciale, esentando da tale procedura l’imprenditore agricolo.
In tale quadro il termine ‘bestiame’ è stato sostituito con il termine ‘animali’, ma ciò non è sufficiente a far rientrare nella categoria dell’imprenditore agricolo il soggetto che si occupa dell’allevamento di pony. Mentre l’iscrizione nel ‘Registro delle imprese’ come ‘impresa agricola’ rappresenta un dato meramente formale ed è subordinata all’attività sostanzialmente svolta dalla società.
Dall’esame dell’oggetto sociale, però, è emersa, nella vicenda in esame, la presenza di attività non connesse rispetto a quelle proprie dell’imprenditore agricolo.
Come certificare, allora, la natura non agricola dell’impresa? Su questo fronte i magistrati di Cassazione precisano che l’onere della prova di svolgere attività prevalentemente agricola e di godere, dunque, dell’esenzione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale grava sull’imprenditore che la invoca, anche perché l’esenzione dell’imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, o quando le attività connesse assumono rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
Nella vicenda in esame, però, a sostegno della natura prevalentemente agricola dell’attività svolta, la società ha allegato solamente alcune fatture dalle quali emerge la vendita di prodotti agricoli e la cessione di pony. Da tale documentazione, dunque, non viene dimostrata la prevalenza dell’attività agricola svolta rispetto alle altre attività eventualmente connesse, tenendo in considerazione anche la visura camerale, da cui emerge la possibilità di svolgere attività di natura commerciale senza poter determinare, in concreto, in quale misura queste vengano svolte rispetto a quella agricola.