Liquidazione giudiziale: carattere autonomo per l’iniziativa del Pubblico Ministero
Irrilevante il riferimento a precedenti ricorsi di creditori privati, peraltro archiviati
L’iniziativa del Pubblico Ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale ha carattere autonomo rispetto a precedenti ricorsi di creditori privati, anche quando promossa a seguito di segnalazione del giudice civile, e prende data dal momento in cui il Pubblico Ministero esercita il proprio potere-dovere di chiedere l’apertura della procedura concorsuale, escludendosi qualsiasi forma di automatismo tra segnalazione e iniziativa della parte pubblica.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 30904 del 25 novembre 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate da una società oramai in liquidazione.
A dare il ‘la’ alla procedura è stato un ricorso del Pubblico Ministero, ricorso che faceva seguito a un precedente ricorso per la dichiarazione di fallimento, ricorso presentato da un creditore, successivamente desistito, in relazione al quale il Tribunale aveva disposto l’archiviazione e la contestuale segnalazione al Pubblico Ministero.
I giudici d’Appello, in particolare, precisano, alla luce del principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto lo scopo, che costituisce ricorso qualsiasi atto proveniente dall’ufficio del Pubblico Ministero che pervenga alla cancelleria del Tribunale adito indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte. Nessun rilievo, pertanto, al fatto che il ricorso rivesta la forma di una richiesta e che sia stato chiesto il fallimento anziché la liquidazione giudiziale, in quanto il reclamo del Pubblico Ministero contiene le allegazioni previste dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, quali lo stato di insolvenza e i requisiti soggettivi per l’assoggettamento alla procedura concorsuale liquidatoria.
In Cassazione la società mira a scalfire il giudizio di autonomia dell’iniziativa della parte pubblica da quella precedente della parte privata, dato dal giudice del reclamo, in quanto il Pubblico Ministero si sarebbe limitato a riproporre gli stessi elementi acquisiti all’istruttoria prefallimentare del procedimento archiviato, senza soluzione di continuità rispetto all’iniziativa della parte privata. Questa interpretazione appare contraria all’evoluzione normativa che, osservano i giudici di Cassazione, ha portato l’iniziativa per l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria del Pubblico Ministero a caratterizzarsi in termini del tutto autonomi da quella dei creditori, quale organo istituzionalmente preposto all’esercizio dell’azione civile nei casi previsti dalla legge, nonché all’esercizio dell’azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico.
Già in passato è stata affermata la autonomia della iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quella precedente della parte privata, poi oggetto di segnalazione del giudice; autonomia che è anche garanzia di terzietà del giudice che effettua la segnalazione, chiamato successivamente a decidere su una iniziativa di una parte diversa dalla precedente.
Oggi il ‘Codice della crisi d’impresa’ ha definitivamente affrancato il Pubblico Ministero come parte pubblica legittimata all’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, affermandone la legittimazione indipendentemente dalla sede in cui la parte pubblica acquisisca l’informazione, nonché indipendentemente dall’esistenza di specifici presupposti in fatto (come la fuga dell’imprenditore). A tale ampia legittimazione del Pubblico Ministero si è andata, poi ad affiancare quella che deriva dalla segnalazione del giudice civile.
Ne consegue che va esclusa qualsiasi forma di automatismo tra segnalazione proveniente dai giudici e iniziativa del Pubblico ministero, la quale viene promossa all’esito di una autonoma valutazione in ordine alla fondatezza della notizia. Ne consegue ancora che, in caso di segnalazione al Pubblico Ministero che riguardi un soggetto potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale, l’iniziativa del Pubblico Ministero prende data dal momento in cui il Pubblico Ministero esercita il proprio potere-dovere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.