Crediti azionati da società concessionarie per la riscossione: sufficiente il solo ruolo
Non occorre, invece, la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare ovvero dell’avviso di accertamento o quello di addebito
I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali, come previsto dalla legge fallimentare, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare ovvero dell’avviso di accertamento o quello di addebito.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 33017 del 17 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce della pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del fallimento di una società cooperativa.
In ballo, nella vicenda in esame, quasi 200mila euro, connessi al contratto di fideiussione con cui la società – poi fallita – aveva garantito all’Agenzia delle Entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei suoi soci.
Per tale cifra, quindi, l’Agenzia delle Entrate chiede l’ammissione al passivo del fallimento. Per il giudice del Tribunale, però, rilevato che le cartelle di pagamento contenenti le iscrizioni a ruolo nei confronti della società poi fallita non scaturivano dall’omesso versamento di imposte dovute da quest’ultima, ma avevano origine da una polizza fideiussoria concessa da tale società, la domanda d’ammissione deve essere rigettata, sul rilievo che non risultano depositate in giudizio né le cartelle di pagamento, né gli estratti di ruolo invocati a sostegno della stessa cartella.
Il giudice del Tribunale ricorda che il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo della procedura fallimentare, ma, nella vicenda in esame, non vi è stato il deposito degli estratti dei ruoli, bensì la semplice produzione di un mero tabulato ad uso interno della concessionaria e da questa redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati. Difatti, il documento, allegato come estratto dei ruoli, è espressamente indirizzato alla procedura concorsuale e contiene una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale carenza di indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito.
Per il giudice del Tribunale, quindi, la domanda d’ammissione al passivo va rigettata, non essendovi in atti alcun titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale.
Questa visione viene censurata dai giudici di Cassazione, i quali osservano che è legittima la la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare ovvero dell’avviso di accertamento o quello di addebito.
In generale, l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.
Per quanto concerne l’ammissione allo stato passivo di crediti, sia previdenziali che tributari, essa può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale.
Per quanto concerne l’estratto di ruolo, infine, esso, per essere considerato tale, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la parte contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale, e tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore.
Ragionando in questa ottica, i magistrati di Cassazione osservano che nella vicenda in esame è risultato essere stato prodotto in giudizio un atto che, per i dati ivi esposti (vale a dire il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore), conteneva senz’altro l’indicazione tanto della natura, quanto dell’entità delle pretese iscritte a ruolo ed era, quindi, in ipotesi, configurabile, sul piano giuridico, come un vero e proprio estratto di ruolo.