Cartella notificata mediante raccomandata: decisiva la consegna del plico al domicilio del destinatario
Alla luce di quanto risultante dall’avviso di ricevimento, è possibile presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario
In materia di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, alla luce del Codice Civile e in conformità al principio di cosiddetta vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, è onerato della relativa prova, a condizione che l’ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile attraverso gli atti prodotti e che venga depositato almeno in copia.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 398 dell’8 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate e recante pretesa fiscale per il pagamento del contributo per il ‘Servizio Sanitario Nazionale’, con riferimento all’anno 2007.
In secondo grado è stata ritenuta maturata la prescrizione del credito tributario, con conseguente annullamento della cartella di pagamento. E questa valutazione è condivisa, nonostante le obiezioni sollevate dall’INPS, dai magistrati di Cassazione, per i quali va applicato il principio di diritto secondo cui il contributo per il ‘Servizio Sanitario Nazionale’ è soggetto a prescrizione quinquennale.
Resta sul tavolo, però, la questione della avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
Ebbene, su tale fronte, i magistrati di Cassazione precisano che, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, e ciò anche con riferimento all’ipotesi che l’ente impositore invochi l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia.
Peraltro, nella vicenda in esame, l’INPS neppure allega come gli atti prodotti, e relativi alla notificazione, siano riconducibili ad uno specifico documento, e quale sia il contenuto di questo documento notificato al contribuente, limitandosi ad affermare che si trattasse di una richiesta di pagamento relativa al credito tributario per cui è causa.