Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Per relazione affettiva non s’intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione
Necessario valutare prioritariamente l’interesse della minore e, in questa ottica, è illogico valorizzare, in via esclusiva, la situazione di sofferenza e disagio che la minore naturalmente vive in conseguenza della situazione di conflittualità conseguita alla cessazione della relazione sentimentale e familiare che ha accompagnato la sua nascita e la sua crescita