Fuori uso la linea telefonica dello studio legale: leso l’onore dell’avvocato

Possibile riconoscere il risarcimento per il danno morale lamentato dal professionista vittima di un disservizio

Fuori uso la linea telefonica dello studio legale: leso l’onore dell’avvocato

Danno morale risarcibile per il professionista titolare di uno studio legale rimasto a lungo senza linea telefonica. Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 10201 del 17 aprile 2025 della Cassazione), i quali, a fronte della vicenda riguardante un avvocato campano, hanno precisato che il malfunzionamento della linea telefonica di uno studio professionale, che impedisce di ricevere le chiamate dei potenziali clienti, comporta lesione dell’immagine e della reputazione professionale del titolare, configurando un danno non patrimoniale risarcibile in quanto supera la soglia di sufficiente gravità e lede diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne poi la perdita di chance derivante dall’impossibilità di essere contattati da nuova clientela, essa costituisce danno patrimoniale liquidabile in via equitativa, senza necessità di rigorosa prova documentale del decremento reddituale.
Chiaro e inequivocabile il quadro tracciato dall’avvocato, il quale parte dalla stipulazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di due linee telefoniche su linea digitale multinumero, relative al suo studio legale, dal precedente operatore, con l’espressa pattuizione della conservazione dei numeri telefonici preesistenti, e aggiunge che, dopo la stipulazione del contratto, si è avveduto che il primo numero telefonico risultava libero per chi chiamava ma muto per il ricevente, mentre il secondo numero risultava inesistente.
Successivamente, poiché la società non aveva trovato rimedio rispetto ai disservizi segnalati, egli ha disdetto il contratto, chiedendo l’immediato ripristino delle linee telefoniche presso il precedente operatore, ripristino ottenuto, però, solo dopo aver agito giudizialmente e, peraltro, soltanto per il primo numero risultato di nuovo funzionante, mentre il secondo non è mai stato riattivato. In aggiunta, poi, il legale sottolinea che il nominativo del suo studio professionale è stato definitivamente cancellato dall’elenco telefonico e il numero in questione èstato successivamente assegnato ad altro utente.
Per i magistrati di Cassazione è legittima l’istanza risarcitoria avanzata dall’avvocato nei confronti della società telefonica. Soprattutto per due ragioni: primo, vi è stato disservizio nell’uso delle linee telefoniche del legale; secondo, la compagnia telefonica non ha fornito alcuna prova di aver adottato gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni per l’avvocato. Detto ciò, va aggiunta una ulteriore considerazione: trattandosi di utenza telefonica fissa di uno studio professionale, è fatto di comune esperienza che chi è intenzionato a recarsi dal professionista, voglia telefonargli, e risultando libera la chiamata e non ricevendo alcuna risposta, dopo alcuni tentativi, si convinca che il professionista in quel periodo non sia operativo e, quindi, decida di recarsi da altro professionista, conseguendone per il professionista non raggiunto un mancato introito che è a tutti gli effetti un danno materiale.
Non trascurabile, però, anche il danno non patrimoniale, secondo i giudici di Cassazione, anche perché non si può sbrigativamente qualificare la vicenda in esame come mea lesione del diritto a comunicare con un solo e determinato telefono. Anche perché la linea telefonica oggetto di causa riguardava uno studio professionale e, quindi, è rilevante non tanto l’impossibilità di usare il telefono in uscita, quanto, invece, il malfunzionamento della linea telefonica in entrata, nel senso che chi telefonava allo studio trovava la linea libera, che tuttavia, a causa del malfunzionamento, restava muta per lo studio professionale, che dunque non poteva né ricevere né riscontrare le telefonate dei potenziali clienti.
A fronte di tale quadro, bisogna tenere presente che l’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato. E nella vicenda oggetto del processo, a causa di una anomalia riconducibile all’incontestato inadempimento della società telefonica, l’avvocato, titolare di uno studio, ha subito proprio la lesione della sua immagine e reputazione professionale, perché, rispetto al potenziale cliente che telefonava per la eventuale assistenza legale e trovava la linea libera, è apparso, a causa del disservizio telefonico sull’utenza, come un soggetto sempre irreperibile o che aveva cessato l’attività senza disattivarne il numero, e dunque, in ultima analisi, come un soggetto inaffidabile sul piano professionale.

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