Contenimento della spese pubblica e riduzione dei canoni di locazione: valgono solo per immobili ad uso istituzionale dell’ente pubblico conduttore

Necessaria una relazione diretta tra l’ente e l’immobile locato, non configurabile quando, invece, l’immobile sia affidato a terzi, ancorché per fini di utilità sociale

Contenimento della spese pubblica e riduzione dei canoni di locazione: valgono solo per immobili ad uso istituzionale dell’ente pubblico conduttore

La riduzione dei canoni di locazione prevista, a livello normativo, per il contenimento della spesa pubblica si applica esclusivamente ai contratti aventi ad oggetto immobili destinati all’uso istituzionale dell’ente pubblico conduttore, richiedendo, quindi, una relazione diretta tra l’ente e l’immobile locato, non configurabile quando, invece, l’immobile sia affidato a terzi, ancorché per fini di utilità sociale.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 27561 del 15 ottobre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito alla gestione di un immobile destinato ad ospitare un’attività scolastica.
A scontrarsi sono una ‘Fondazione’ e un Comune. Oggetto del contendere è il pagamento, richiesto dalla ‘Fondazione’, di residui canoni di locazione in relazione alla concessione in godimento di un immobile destinato dal Comune a ‘Liceo’.
Per i giudici di merito è illegittima la pretesa del Comune di avvalersi della riduzione del canone di locazione prevista normativamente nel 2012 al fine specifico del contenimento della spesa pubblica. Ciò perché detta riduzione dei canoni di locazione deve ritenersi limitata, secondo l’espressa dizione legislativa, ai soli contratti di locazione aventi a oggetto immobili destinati a un uso istituzionale dell’ente pubblico.
Ciò posto, essendo stato l’immobile in questione propriamente destinato all’uso scolastico (costituente espressione di una funzione istituzionale specifica di un ente diverso dal Comune), la riduzione del canone, prevista dalla legge a fini di contenimento della spesa pubblica, deve ritenersi inapplicabile in questo caso, sanciscono i giudici di merito.
Questa visione viene condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate dal Comune, sottolineando che il riferimento operato dalla legge alla finalizzazione del contratto di locazione per l’uso istituzionale dell’amministrazione evoca una relazione diretta dell’ente conduttore con l’immobile locato, non configurabile ove quest’ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale.
Analizzando lo specifico caso, se è vero che l’assunzione, da parte del Comune, dell’obbligazione di pagamento dei canoni in favore del locatore (e, dunque, la conclusione del corrispondente contratto) costituì effettivamente l’espressione concreta della funzione di fornitura degli immobili destinati all’attività scolastica (quale manifestazione della funzione di gestione dell’edilizia scolastica, così come configurata dalla legge come attribuzione propria del Comune), è altresì vero che la legge che ha disposto il diritto alla riduzione dei canoni ai fini del contenimento della spesa pubblica non ha individuato, quale presupposto della riduzione, la conclusione di contratti di locazione nell’espletamento di una pubblica funzione, bensì l’adibizione dell’oggetto del contratto di locazione concluso ad un uso corrispondente all’esercizio di una funzione istituzionale dell’ente pubblico.
Ragionando in questa ottica, va osservato, precisano i magistrati, che l’immobile oggetto del contratto in esame è stato concretamente adibito all’uso scolastico che, in quanto tale, non corrisponde affatto all’esercizio di una funzione istituzionale del Comune, quanto invece all’esercizio di una funzione istituzionale di un diverso ente pubblico.

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